AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul Terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1994 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
                     Regime fiscale sostitutivo
                   per nuove iniziative produttive
 
  1. Il regime fiscale sostitutivo  disposto  dal  presente  articolo
compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
   a)  avendo  eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta
la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
   b)  fruiscono  di trattamento di integrazione salariale, se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
   c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a)
e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   d) sono portatori di (( handicap )) ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      d-bis) (( iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza    ))
(( energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o ))
(( assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;              ))
      d-ter) (( iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura ))
(( naturale, biologica e biodinamica;                              ))
      d-quater) (( iniziano un'attivita' nel campo della raccolta  ))
(( differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;                    ))
      d-quinquies) (( iniziano un'attivita' nel campo del          ))
(( risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il    ))
(( ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di       ))
(( interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il        ))
(( restauro dei centri storici cittadini;                          ))
      d-sexies) (( iniziano un'attivita' per la produzione di      ))
(( prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica ))
(( di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23     ))
(( marzo 1992.                                                     ))
  2.  L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di
inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a  4
milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il
5  marzo  con  le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto,
sostituisce la tassa di concessione governativa per la  partita  IVA,
l'imposta   comunale   per   l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni,  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone   fisiche   e   l'imposta   locale   sui   redditi,  relative
all'esercizio di attivita' commerciali e di  arti  e  professioni,  e
l'imposta  sul  patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate in  regime  fiscale  sostitutivo
non costituiscono componenti negativi (( di reddito )) deducibili per
le   controparti.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano se il costo  complessivo  dei  beni  materiali  strumentali
acquisiti,  anche in locazione finanziaria, supera (( , nel corso del
triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo  che
per  le  iniziative  produttive di cui al comma 1, lettere )) d-bis),
d-ter), d-quater) e d-sexies) (( , per le quali il limite e'  fissato
in  lire  500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire
1.000 milioni; ))  in  caso  di  superamento  del  limite  nel  corso
dell'anno,  il  regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a
partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso  anno  il
contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata.
  3.  Possono  avvalersi,  per  una  sola  volta,  del regime fiscale
sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e
1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'.
      3-bis. ((  Le disposizioni di cui al presente articolo si    ))
(( applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma  ))
(( associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle        ))
(( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive               ))
(( modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma    ))
(( societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle ))
(( stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso    ))
(( l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona  ))
(( fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non  ))
(( si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato      ))
(( testo unico approvato con decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.                            ))
      3-ter. (( I soggetti che si avvalgono del regime di imposta  ))
(( sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico    ))
(( agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo      ))
(( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  ))
(( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.              ))
      3-quater. (( Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si    ))
(( applicano:                                                      ))
(( a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita'    ))
(( produttive gia' esistenti alla data di entrata in vigore del    ))
(( presente decreto o vi subentrano;                               ))
(( b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di ))
(( entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato     ))
(( alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo     ))
(( unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  ))
(( dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle ))
(( aziende coniugali non gestite in forma societaria.              ))